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IL CONSIGLIO COMUNALE

[ Composizione del consiglio comunale ]

Poteri 

  1.  Il Consiglio comunale rappresenta, nella sua interezza, la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
  2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. 
  3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. 

Convocazione del consiglio comunale 

  1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco o, in sua assenza, dal vicesindaco. 
  2. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 15 gennaio al 31 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre. Si riunisce in sessione straordinaria negli altri periodi dell'anno.
  3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti. 
  4. Il consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida. 

Numero legale per la validità delle sedute Consiglio

  1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
  2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
  3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
  4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza: 
    1. i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi, 
    2. coloro che escono dalla sala prima della votazione; 
    3. gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto. 
  5. Numero legale per la validità delle deliberazioni
    1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 
    2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

Pubblicità delle sedute 

  1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. 
  2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta. 

Delle votazioni 

  1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. 
  2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto. 

Commissioni consiliari permanenti 

  1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
  2. Il regolamento stabilisce la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. 
  3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio. 
  4. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto. 
  5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attributi poteri deliberativi. 

Commissioni d'inchiesta 

  1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune. 
  2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Il Consigliere comunale 

  1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. 
  2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ConsiglioDoveri del consigliere 

  1. Ciascun consigliere tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 
  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
  3. I consiglieri comunali che, senza motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
  4. La decadenza pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Poteri del consigliere 

  1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni, in conformità al Regolamento Comunale.
  2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del mandato. 
  3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. 
  4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge; 
    Per il computo dei quorum previsti dall'art.45 commi 2 e 4 - della legge 8 giugno 1990 n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune. 

Dimissioni del consigliere 

  1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e vengono assunte subito al protocollo dell'Ente e in ordine temporale di presentazione nell'ipotesi di più dimissioni presentate contemporaneamente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni. Non si fa luogo alla surroga quando bisogna procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, a norma dell'art.39 della legge n. 142/1999. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione. 

Gruppi consiliari 

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti. 
  2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, compatibilmente agli spazi disponibili. 
  3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
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