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[ Composizione della giunta ]

La Giunta comunale

E' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso fra il minimo di 4 ed il massimo di 6, uno dei quali può essere scelto fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. 

L'assessore esterno partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale, ma non ha diritto di voto.  Non può essere eletto assessore esterno il candidato non eletto nella stessa tornata amministrativa. 

La giunta comunale è nominata dal Sindaco. Tra i componenti il sindaco sceglie un vicesindaco dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali dell'amministrazione riguardo il governo del comune, cui seguirà un dibattito politico sulle dichiarazione rese dal sindaco. 


Durata in carica e surrogazioni Giunta

  1.  In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alla data del decreto di scioglimento del consiglio comunale le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco. Le dimissioni sono consegnate dal sindaco al segretario comunale che, entro 48 ore, deve dare corso alla procedura per la convocazione del consiglio comunale affinché le dimissioni vengano presentate a quel collegio. 
  2. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore, il sindaco avoca a se, provvisoriamente, le funzioni o le conferisce ad altro assessore, in quest'ultima ipotesi il sindaco presenta al consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di surroga l'assessore cessato dalla carica. 

Revoca della giunta comunale 

  1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. 
  2. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. 
  3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. 
  4. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata nelle forme di legge agli interessati. 
  5. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il vicesindaco.

Revoca degli assessori  

  1. L'assessore può essere revocato dal sindaco e sostituito dallo stesso con altro consigliere comunale ovvero con persona estranea al consiglio.

Organizzazione della giunta 

  1. L'attività della Giunta comunale è collegiale. 
  2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. 
  3. 3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati. 
  4. 4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco. 
  5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modificazioni. 

Attribuzioni della giunta 

  1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune. 
  2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici. 
  3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo. 
  4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. 

Adunanze e deliberazioni 

  1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. 
  2. La Giunta delibera con l'intervento almeno del sindaco e di due assessori, in assenza del sindaco la giunta viene presieduta dal vicesindaco e in assenza di quest'ultimo dall'assessore più anziani di età. 
  3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza. 
  4. Alle sedute della Giunta, su richiesta del Sindaco, partecipano i Revisori dei Conti con parere consultivo. 
  5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. 
  6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.
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