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Funzioni
- Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
- Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
- Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
- convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

- assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- indice i referendum comunali;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- provvede all'osservanza dei regolamenti;
- rilascia attestati di notorietà pubblica;
- può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
- promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990;
- designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- Nomina il Segretario comunale;
- Revoca il Segretario comunale con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- Conferisce al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale.
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