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Il sindaco

VISTA l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 9 in data 27.04.2012;

Rende noto

Che dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina in materia di dichiarazione di residenza.

Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

1. l'iscrizione anagrafica o la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;

2. gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.

  • Che i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica (all'indirizzo di posta elettronica certifica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno .
  • Che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Avverte

  • Che la nuova normativa prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
  • Che in riferimento a quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, si provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti;
  • che si provvederà, inoltre, alla segnalazione delle dichiarazioni non corrispondenti al vero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia,, per gli opportuni controlli e approfondimenti, avendo il Comune aderito alla convenzione per la collaborazione nell'attività di accertamento, recupero e contrasto all'evasione, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successivamente modificato dal Decreto Legge 31/5/2010 n. 78 convertito in legge n. 112/2010, nonché dal Decreto Legislativo n. 23 del 2011 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ufficio anagrafe è a disposizione per ulteriori chiarimenti.