Contenuto principale

Modalità per il rilascio della carta d'identità

Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune indipendentemente dalla loro età anagrafica così come stabilito dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito in Legge n. 106 del 12 luglio 2011).

Il decreto ha inoltre differenziato la durata della carta d'identità in base alla fascia di età. 

Le nuove validità temporali sono le seguenti:

  • 3 anni, per i minori di 3 anni 
  • 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni
  • 10 anni, per i maggiorenni

L'art. 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità: "I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare", pertanto la carta d'identità sarà valida fino al giorno del compleanno. 

Tale disposizione si applica solo ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto. 

La carta d'identità può essere rilasciata con validità per l'espatrio (per l'ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del mediterraneo consultare il sito della Polizia di Stato). 

Carta d'dentità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario ritirare presso l'Ufficio Anagrafe il modulo da compilare e l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, da sottoscrivere in presenza dell'ufficiale d'anagarfe delegato. Se un genitore non può essere presente è necessario allegare al modulo sottoscritto la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità. 

In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente la presenza di un solo genitore. 
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per età superiore ai 12 anni,per la firma dei documenti. 
La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1). 
Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato.
La dichiarazione dovrà essere convalidata presso la Questura (Via Elia Capriolo, 3, a Brescia).

Cittadini stranieri

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d'identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano. All'atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti: permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità. 

Nel caso di rilascio di carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

In caso di smarrimento o furto di carta d'identità valida, è necessario, per ottenere il duplicato, presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica Sicurezza .

Il rinnovo può essere richiesto dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento.

Proroga della validità delle carte d'identità già emesse:

In conformità al Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, la validità delle carte d'identità emesse a partire dal 26/06/2003 è prorogata di diritto per altri 5 anni. Possono essere prorogate le carte d'identità emesse dal Comune a partire dal giugno 2003. Il timbro di proroga potrà essere ottenuto presso tutti gli sportelli anagrafici. E' possibile farsi timbrare la proroga anche per i componenti del proprio nucleo familiare portando le loro carte d'identità in originale, e per le altre persone non familiari presentandosi con una delega sottoscritta dal titolare e con la sua carta d'identità in originale.

Carta d'identità cartacea 

Per il rilascio della carta d'identità l'interessato deve presentare 3 fotografie recenti e uguali, formato tessera e la vecchia carta d'identità.  

Riferimenti Normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
  • Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 2008
  • Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011