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Chi puo' ricorrere

Il cittadino a cui sia stata contestata o notificata una infrazione al c.d.s e dunque comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.Il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o l'utilizzatore a leasing) se persona diversa dall'autore materiale dell'infrazione. Questi ultimi soggetti, difatti, sono responsabili in solido con l'autore materiale e sono tenuti al pagamento della sanzione nel caso in cui questi non adempia, salvo che dimostrino che il veicolo ha circolato contro la loro volontà.

Modalità di ricorso

Esistono due possibilità di ricorso, alternative tra loro:

  • Ricorso al PrefettoRicorso in opposizione al Giudice di Pace
  • Ricorso al Prefetto ARTICOLO 203

1 Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (2)

2 Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, é tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (3)

3 Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(3) Comma sostituito dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003 n. 214.

Note:

L'istanza va indirizzata al Prefetto di Brescia, presso l'ufficio Territoriale del Governo di Brescia, o presso l'ufficio di Polizia Locale di Cologne previo deposito presso l'ufficio protocollo del Comune.