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1 Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di TRENTA giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2 Il ricorso é proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3 (All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114/2004 dell'08 Aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 204 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285)

4 Il ricorso e' inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5 In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al ricorrente.

6 La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7 Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

8 In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9 Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

Note

L'istanza va depositata dal Giudice di Pace di ROVATO. Si può ricorrere al Giudice
di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie : ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ect..

Normativa di riferimento

D.L. vo (Decreto Legislativo) 30.4.1992 n.285 e regolamento di esecuzioneD.L. vo (Decreto Legislativo) 507/99 (ricorso in opposizione al Giudice di Pace)