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Ai sensi dell'articolo Art. 19 del Regolamento Edilizio Comunale :

  • I pergolati sono strutture costituite da grigliati di legno o acciaio, a sostegno di rampicanti, eseguiti anche a copertura di terrazze, privi di copertura fissa impermeabile e di chiusure laterali, poggianti su pilastri in muratura, legno o acciaio. Non devono avere altezza massima superiore a m 2,4;
  • Devono rispettare le distanze stabilite dal Codice Civile e dal Codice della strada e sono soggetti a titolo abilitativo (cioè a pratica edilizia all'Ufficio Tecnico del Comune);
  • I gazebo sono strutture di norma in metallo, a pianta centrale (circolare, quadrangolare, esagonale, ottagonale, ecc.) tendente a delimitare una copertura; detta copertura può essere realizzata con materiali rigidi (es. in lamiera di metallo preferibilmente in rame, ecc.) oppure con teli, mentre i lati devono essere completamente aperti enon possono in alcun caso essere addossati ad altre costruzioni;la distanza minima dai confini deve essere almeno di m1,50; i gazebo non devono superare la superficie di mq 20 per i privati e di mq 100 per gli operatori commerciali e non devono avere altezza superiore a m 3;
  • I gazebo sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo (cioè a pratica edilizia all'Ufficio Tecnico del Comune).